Accedere abusivamente al profilo Facebook altrui può configurare il reato di Stalking
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Accedere abusivamente al profilo Facebook altrui può configurare il reato di Stalking
L’accesso abusivo ai profili social, il controllo ossessivo tramite strumenti informatici, le intrusioni nella vita privata dell’ex partner: sono condotte sempre più frequenti nei casi di stalking, soprattutto nelle fasi successive alla fine di una relazione.
Con la sentenza n. 10362 del 14 marzo 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V penale, ha ribadito un principio di grande rilievo pratico: ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori non è necessario che la vittima descriva in modo analitico e formale il proprio stato di ansia o il cambiamento delle abitudini di vita, potendo tali eventi essere desunti dalla condotta dell’autore e dal complesso degli elementi probatori.
Il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
L’art. 612-bis c.p. punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno cagionando alternativamente:
- un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- un fondato timore per l’incolumità propria o di persone legate affettivamente;
- la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Si tratta di un reato abituale e di evento, che non richiede necessariamente violenza fisica e che può realizzarsi anche attraverso strumenti informatici e telematici, con aggravamento della pena.
Il principio ribadito dalla Cassazione
Nel rigettare il ricorso dell’imputato, la Suprema Corte ha chiarito che:
- la prova dell’evento del reato non deve provenire esclusivamente da una dichiarazione “tecnica” della vittima;
- lo stato di ansia o di paura può essere desunto indirettamente;
- rilevano le modalità complessive della condotta, la sua durata, la sua invasività e la sua idoneità oggettiva a destabilizzare una persona comune.
In altre parole, è il comportamento persecutorio, valutato nel suo insieme, a parlare.
Il caso concreto: controllo ossessivo e stalking digitale
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’imputato aveva posto in essere una pluralità di condotte altamente invasive, tra cui:
- accesso abusivo e clonazione del profilo Facebook della ex compagna;
- utilizzo improprio di un sistema di videosorveglianza per controllarne la vita privata;
- intrusioni presso l’abitazione della vittima;
- invio di messaggi e video intimidatori, tra cui un filmato con una pistola;
- accuse false e comportamenti idonei a generare un clima costante di vessazione.
Secondo la difesa, tali comportamenti avrebbero potuto al più integrare il reato di molestie (art. 660 c.p.). La Cassazione ha invece confermato la piena configurabilità del delitto di stalking.
Stalking o molestie? Il discrimine
La Suprema Corte ha ribadito che la differenza tra:
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e
- molestie (art. 660 c.p.)
non risiede nel numero degli episodi, ma nelle conseguenze della condotta sulla vittima.
Il reato di stalking sussiste quando le condotte sono idonee a produrre un grave e duraturo turbamento psicologico o un’alterazione delle abitudini di vita; le molestie, invece, si limitano a un fastidio occasionale.
La decisione della Cassazione ha un impatto concreto su molte vicende giudiziarie:
- rafforza la tutela delle vittime di stalking digitale;
- evita che la prova del reato sia eccessivamente formalistica;
- valorizza la valutazione complessiva del comportamento dell’autore;
- chiarisce che l’assenza di violenza fisica non esclude il reato.
Si tratta di un orientamento particolarmente significativo nei contesti di relazioni affettive terminate, dove il controllo può assumere forme subdole ma profondamente invasive.
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