Adozione di maggiorenni: il cognome dell’adottato non può essere cancellato e sostituito con quello dell’adottante

Adozione di maggiorenni: il cognome dell’adottato non può essere cancellato e sostituito con quello dell’adottante

Con la sentenza n. 53 del 18 aprile 2025, la Corte costituzionale è intervenuta su un tema di grande delicatezza nel diritto di famiglia: l’uso del cognome nell’adozione di persone maggiorenni.

La Consulta ha chiarito che non è costituzionalmente illegittima la norma che impedisce la sostituzione del cognome dell’adottato con quello dell’adottante, anche quando vi sia il consenso di entrambe le parti.

Una decisione che rafforza la tutela dell’identità personale e definisce con precisione i confini tra adozione di minori e adozione di maggiorenni.

 

Il quadro normativo: cosa prevede l’art. 299 c.c.

L’adozione del maggiorenne è disciplinata dall’art. 299, comma 1, c.c., il quale stabilisce che:

  • il cognome dell’adottante si aggiunge o si antepone a quello dell’adottato;
  • non è consentita la sostituzione integrale del cognome originario.

Il Tribunale rimettente aveva sollevato dubbi di costituzionalità, ritenendo che il divieto di sostituzione potesse:

  • ledere il diritto all’identità personale (art. 2 Cost.);
  • determinare una disparità di trattamento rispetto all’adozione piena del minore (art. 3 Cost.).

 

La decisione della Corte costituzionale: nessuna violazione dei diritti fondamentali

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, chiarendo alcuni principi fondamentali.

  1. Il cognome come elemento essenziale dell’identità personale

Secondo la Consulta, il cognome:

  • rappresenta un segno distintivo dell’identità personale;
  • si consolida nel tempo, soprattutto quando è portato per almeno diciotto anni.

La cancellazione totale del cognome originario equivarrebbe a una vera e propria compressione dell’identità personale dell’adottato, anche se formalmente consenziente.

 

  1. Il consenso dell’adottato non è sufficiente

Un passaggio particolarmente rilevante della sentenza riguarda il consenso dell’adottato maggiorenne.

La Corte afferma che:

  • il consenso non elimina il rischio di condizionamenti;
  • tali pressioni possono essere accentuate dai benefici successori derivanti dall’adozione.

Per questo motivo, l’ordinamento non può limitarsi a fare affidamento sulla volontà delle parti, ma deve garantire una tutela oggettiva dell’identità personale.

 

Nessuna disparità rispetto all’adozione del minore

La Corte ha escluso anche la violazione dell’art. 3 Cost., precisando che:

  • adozione di minori e adozione di maggiorenni sono istituti strutturalmente diversi;
  • l’adozione piena del minore mira a creare un nuovo status filiationis;
  • l’adozione del maggiorenne ha finalità diverse e non recide i legami identitari pregressi.

Nemmeno il fatto che l’adottante sia stato in passato affidatario del minore rende le due fattispecie assimilabili.

 

Quando è possibile cambiare completamente cognome?

La Corte chiarisce che, qualora il maggiorenne abbia un interesse serio e specifico a cancellare il proprio cognome (ad esempio perché rivela un’origine naturale dolorosa), l’ordinamento offre già strumenti alternativi.

In particolare:

  • l’art. 89, comma 1, d.P.R. 396/2000 consente di chiedere il cambio di cognome;
  • la domanda va presentata al Prefetto, con motivazione adeguata;
  • la valutazione avviene al di fuori del procedimento di adozione.

Questa decisione:

  • chiarisce definitivamente i limiti dell’adozione di maggiorenni;
  • tutela l’identità personale contro scelte potenzialmente condizionate;
  • fornisce indicazioni utili a Tribunali, avvocati e famiglie;
  • riduce il rischio di contenziosi su cognome, status e successioni.

 

Identità personale e diritto di famiglia

La sentenza n. 53/2025 ribadisce che l’adozione del maggiorenne non può diventare uno strumento di riscrittura dell’identità personale.

Il cognome originario resta un elemento giuridico e umano da preservare, anche quando vi è accordo tra le parti.

Per questo, ogni percorso di adozione o modifica dello status personale deve essere attentamente valutato sotto il profilo legale, per evitare effetti indesiderati o invalidanti.

 

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