Multe da autovelox: senza omologazione sono nulle, anche se approvati
- Home
- Cassazione Civile
- Multe da autovelox: senza omologazione sono nulle, anche se approvati
Multe da autovelox: senza omologazione sono nulle, anche se approvati
Nota a Cass., ord. n. 12924/2025
Con l’ordinanza n. 12924 del 2025, la Corte di Cassazione interviene nuovamente su una questione che ha suscitato ampio dibattito negli ultimi mesi: la legittimità delle sanzioni per eccesso di velocità accertate mediante autovelox privi di omologazione ministeriale.
La pronuncia assume particolare rilievo poiché chiarisce, in modo netto, il rapporto tra approvazione e omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità, ponendo un punto fermo a fronte di interpretazioni amministrative difformi.
Il caso sottoposto alla Suprema Corte
La vicenda trae origine dall’impugnazione di tredici verbali per violazione dei limiti di velocità, elevati nei confronti di un automobilista mediante un dispositivo di rilevazione regolarmente approvato dal Ministero competente, ma mai sottoposto al procedimento di omologazione.
Il ricorrente aveva contestato la validità degli accertamenti sin dal primo grado di giudizio, sostenendo che l’assenza di omologazione rendesse illegittime le sanzioni. Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale avevano respinto il ricorso, ritenendo sufficiente l’approvazione ministeriale dell’apparecchio, unitamente alla sua periodica taratura.
La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso dell’automobilista, cassando la decisione impugnata.
Il principio di diritto affermato
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha affermato un principio di particolare chiarezza:
le sanzioni per eccesso di velocità sono illegittime se fondate su un autovelox non omologato, anche qualora l’apparecchio sia stato approvato e regolarmente tarato.
La Corte ha precisato che:
approvazione e omologazione sono procedimenti distinti e non sovrapponibili;
l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada richiede espressamente l’omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità;
la mancanza di omologazione incide sulla legittimità stessa dell’accertamento, rendendo invalido il verbale di contestazione.
Il ruolo (limitato) delle circolari ministeriali
Un ulteriore profilo di interesse della pronuncia riguarda il valore delle circolari amministrative. La Corte ha esaminato, in particolare, la circolare ministeriale n. 995 del 23 gennaio 2025, che tendeva a equiparare, sul piano operativo, l’approvazione all’omologazione degli autovelox.
Secondo la Cassazione, tale impostazione non può essere condivisa. Le circolari ministeriali, infatti:
hanno valore meramente interno e organizzativo;
non costituiscono fonte di diritto;
non possono modificare, integrare o derogare a una previsione normativa primaria.
Di conseguenza, un atto amministrativo interno non è idoneo a superare l’obbligo di omologazione previsto dalla legge, né a sanare la carenza di un requisito tecnico essenziale per la validità dell’accertamento.
Le conseguenze sulla legittimità delle sanzioni
La Corte ha ribadito che la legittimità della rilevazione della velocità dipende dalla completa regolarità tecnica dello strumento utilizzato, che comprende:
l’omologazione ministeriale;
l’approvazione del modello;
la corretta installazione;
la periodica taratura.
L’assenza anche di uno solo di tali requisiti, e in particolare dell’omologazione, comporta l’illegittimità del verbale, con conseguente annullabilità della sanzione.
Implicazioni pratiche per gli automobilisti e per gli enti accertatori
La pronuncia in esame rafforza significativamente la tutela dei cittadini destinatari di sanzioni amministrative per eccesso di velocità. In presenza di un verbale fondato su un autovelox non omologato, l’automobilista ha titolo per contestarne la validità, purché l’eccezione sia tempestivamente sollevata in sede di ricorso.
Parallelamente, la decisione richiama gli enti accertatori al rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e tecniche, evidenziando come l’utilizzo di dispositivi non pienamente conformi esponga l’amministrazione al rischio di annullamento delle sanzioni irrogate.
Conclusioni
Con l’ordinanza n. 12924/2025, la Corte di Cassazione riafferma un principio di legalità sostanziale: l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità deve avvenire nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di legge, senza scorciatoie interpretative o amministrative.
L’omologazione dell’autovelox non rappresenta un adempimento formale, ma un requisito essenziale di legittimità. In sua assenza, la sanzione è illegittima, indipendentemente dall’approvazione del dispositivo o dalla sua taratura periodica.
La decisione si pone, dunque, come un punto fermo nel contenzioso in materia, offrendo un chiaro criterio interpretativo a giudici, operatori del diritto e cittadini.
Richiedi subito una consulenza
Affidati al nostro studio per una consulenza chiara, riservata e orientata alla soluzione, con un approccio professionale attento alle tue specifiche esigenze.
Mappa del sito
CONTATTI
- 0984.28922
- +39 347 215 2316
- +39 335 408 622
- Info@studiolegalebisceglia.com
- Via Dalmazia, 18, 87100 Cosenza CS
- Via chioggia n. 2 00182 Roma