PMA all’estero e diritti dei figli: la Corte costituzionale apre al riconoscimento della madre intenzionale
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PMA all’estero e diritti dei figli: la Corte costituzionale apre al riconoscimento della madre intenzionale
Con la sentenza n. 68 del 2025, la Corte costituzionale segna un passaggio storico nel diritto di famiglia, dichiarando incostituzionale l’art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non consente il riconoscimento dello status di figlio anche da parte della madre intenzionale, nei casi di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero da una coppia di donne.
La decisione rafforza in modo netto la centralità dell’interesse del minore, superando un vuoto normativo che, fino ad oggi, aveva prodotto incertezze e soluzioni frammentarie.
Il caso: due madri, un figlio e un vuoto di tutela
La questione nasce davanti al Tribunale di Lucca, chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione, da parte della Procura, di un atto di nascita nel quale il minore era stato riconosciuto da due donne:
- una come madre biologica,
- l’altra come madre intenzionale, avendo partecipato consapevolmente al progetto genitoriale e prestato il consenso alla PMA.
Secondo la normativa vigente, tuttavia, tale riconoscimento non era espressamente previsto, con il rischio concreto di negare al minore una piena tutela giuridica sin dalla nascita.
Le questioni di costituzionalità: identità, uguaglianza e responsabilità genitoriale
Il giudice rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 l. 40/2004 per violazione degli artt.:
- 2 Cost. (diritto all’identità personale e familiare del minore),
- 3 Cost. (principio di eguaglianza e divieto di discriminazioni),
- 30 Cost. (diritto del figlio a ricevere cura, educazione e mantenimento da entrambi i genitori).
Secondo il Tribunale, la normativa finiva per creare una categoria di figli “meno tutelati” esclusivamente in ragione dell’orientamento sessuale dei genitori.
La decisione della Corte: la genitorialità nasce dalla volontà e dalla responsabilità
La Corte costituzionale ha accolto integralmente queste censure, ribadendo un principio ormai centrale nel diritto di famiglia contemporaneo:
👉 la responsabilità genitoriale nasce dalla scelta consapevole di assumere un progetto di vita e di cura verso un figlio, indipendentemente dalle modalità di procreazione.
Richiamando la propria giurisprudenza (sent. n. 31/2012), la Corte ha ricordato che la responsabilità genitoriale consiste nell’obbligo di garantire al figlio un percorso di crescita completo, sotto il profilo affettivo, educativo e materiale.
Questo vincolo, precisa la Corte, sorge dal consenso prestato al progetto genitoriale, anche quando la procreazione avviene tramite tecniche di PMA.
L’interesse del minore come criterio prevalente
Il fulcro della decisione è l’interesse superiore del minore, che – secondo la Corte – consiste nel:
- vedersi riconosciuto sin dalla nascita come figlio di entrambe le figure genitoriali,
- poter far valere diritti e doveri nei confronti di entrambi i genitori,
- beneficiare di una stabilità giuridica immediata, indipendente dalle future vicende della coppia.
La Corte sottolinea che il riconoscimento non è un atto “eventuale”, ma uno strumento che opera automaticamente a tutela del minore e non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o a procedimenti successivi (come l’adozione in casi particolari).
Nessun controinteresse idoneo a comprimere i diritti del minore
Un passaggio particolarmente significativo della sentenza afferma che non esiste alcun controinteresse costituzionalmente rilevante tale da giustificare la negazione del riconoscimento della madre intenzionale.
In altri termini, il diritto del minore a vedersi riconosciuto lo status di figlio prevale su ogni altra considerazione, inclusa la struttura tradizionale del modello familiare.
Il principio dell’unicità dello stato di figlio
La Corte richiama inoltre l’art. 315 c.c., che sancisce il principio dell’unicità dello stato di figlio, secondo cui tutte le forme di filiazione riconosciute dall’ordinamento godono della medesima dignità e tutela.
Alla luce di questo principio, risulta incompatibile con la Costituzione un sistema che riconosce il figlio solo rispetto alla madre biologica, lasciando privo di tutela il legame con la madre intenzionale.
Le conseguenze pratiche della sentenza
La sentenza n. 68/2025 produce effetti di grande rilievo:
- apre al riconoscimento diretto alla nascita del figlio da parte della madre intenzionale,
- riduce il contenzioso legato alle trascrizioni degli atti di nascita,
- rafforza la tutela dei minori nati da PMA all’estero,
- segna un ulteriore passo verso un diritto di famiglia centrato sui diritti dei figli, più che sui modelli familiari.
Conclusioni: una decisione che rimette al centro i diritti dei bambini
Con questa pronuncia, la Corte costituzionale afferma con chiarezza che il diritto del minore a una piena identità giuridica e familiare non può essere sacrificato in nome di lacune legislative o impostazioni ideologiche.
📌 Per le coppie che hanno fatto ricorso alla PMA all’estero e per le famiglie arcobaleno, la sentenza rappresenta un punto fermo fondamentale.
📌 Per i professionisti del diritto, apre nuovi scenari applicativi e interpretativi in materia di filiazione e stato civile.
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